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Immigrazione: l’Italia dia asilo alle donne vittime di violenza di genere

Scritto da Google News. Postato in Diritti delle donne

Cassazione

Con la Convenzione di Istambul si è siglato l’impegno a considerare la violenza contro le donne una forma di persecuzione. Il giudice non può negare la tutela alla straniera vittima di tratta per essere avviata alla prostituzione

di Patrizia Maciocchi

image(Adobe Stock)

Con la Convenzione di Istambul si è siglato l’impegno a considerare la violenza contro le donne una forma di persecuzione. Il giudice non può negare la tutela alla straniera vittima di tratta per essere avviata alla prostituzione

2' di lettura

"Leaving violence. Living safe": Unhcr contro violenza genere

Via libera allo status di rifugiate alle donne straniere vittime, nel loro paese, della violenza di genere. La Cassazione (sentenza 10) ha accolto il ricorso di una donna nigeriana alla quale era stata negata la protezione umanitaria, malgrado fosse fuggita dal suo paese per sottrarsi alla tratta finalizzata all’avvio della prostituzione. Un racconto di sopraffazione e violenze, che la Corte territoriale aveva considerato non credibile, per l’assenza di documenti di identità e per l’approdo in Italia senza pagare il viaggio.

La Convenzione di Istanbul

Ma la Suprema corte invece valorizza altri elementi. Gli ermellini ricordano che deve essere riconosciuta la natura strutturale della violenza quando colpisce le donne in maniera sproporzionata. Una condizione che l’Italia, siglando la Convenzione di Istanbul, si è impegnata a contrastare, considerando la violenza di genere come una forma di persecuzione e di grave pregiudizio. Una violazione dei diritti fondamentali dell’individuo che apre la strada alla protezione complementare o sussidiaria o allo status di rifugiato. Tutela che va assicurata a chi ha il fondato timore di subire persecuzioni e violenze - anche di tipo sessuale e psicologico - in quanto appartenente ad un determinato gruppo sociale: nello specifico ben individuabile in quello di genere femminile. In queste situazioni l’onere probatorio è attenuato in virtù dell’intensità della persecuzione. Chi richiede asilo deve certamente dimostrare, anche in via indiziaria, i fatti, ma la valutazione della sua credibilità non è e non può essere affidata alla valutazione discrezionale del giudice.

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La riduzione in schiavitù

Nel caso esaminato, era un obbligo acquisire informazioni aggiornate sul paese d’origine della richiedente asilo, per accertare la situazione reale. Si imponeva la raccolta di notizie specifiche sulla condizione delle donne nigeriane e, in particolare sulla “vendita” della ricorrente, che era di per sé una riduzione in schiavitù. Indagini tanto più indispensabili se si considera che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subìte per pausa di ritorsioni. Criteri che, in un ambito tanto delicato come quello affrontato, la Corte territoriale non ha seguito. La Cassazione accoglie il ricorso dando un peso al rischio elevatissimo di vendetta violenta che la signora nigeriana correrebbe in caso di rimpatrio. In più i giudici sottolineano che va concesso il permesso di soggiorno alle vittime di violenza e di sfruttamento, avviandole ad un programma di assistenza e integrazione sociale, senza obbligo di denuncia o di collaborazione con l’autorità giudiziaria.

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