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cresce l’attenzione alla parità di genere in ambito lavorativo

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

image Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre è stata pubblicata la Legge 5 novembre 2021, n. 162 (testo in calce), che modifica il codice di cui al decreto legislativo n. 198/2006, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Il provvedimento entra in vigore il 3 dicembre.

La relazione sull’applicazione della legislazione in materia di parità

La legge va a sostituire il comma I dell'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, statuendo che la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni dello stesso codice. In sede di prima applicazione di tale nuovo adempimento, la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenta la relazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche.

Definizione di discriminazione

Tra le altre modifiche, il sostituito comma 2-bis dell’art. 25 ora statuisce che costituisce discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché' di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

  • posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
  • limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
  • limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Il rapporto biennale

Posto che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto, almeno ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, e via dicendo, le modifiche introdotte obbligano a redigere il rapporto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Nuove indicazioni per redigere il rapporto

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce, ai fini della redazione del rapporto summenzionato:

  • le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, e tutte le altre specifiche concernenti l’ambito contrattuale e retributivo;
  • l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione e reclutamento;
  • c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria.

Sanzioni

L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Certificazione della parità di genere

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Tramite uno o piu' D.P.C.M. sono stabiliti:

  • i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;
  • le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro;
  • c) le modalità di coinvolgimento delle R.S.A. e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta;
  • le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

Comitato Tecnico

Viene istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con D.P.C.M. o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e col Ministro dello sviluppo economico.

Premialità di parità

Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere, summenzionata, e' concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero in parola viene determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere.

Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche

Le disposizioni di cui al c. 1-ter dell'articolo 147-ter del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, c. I e II, c.c., non quotate in mercati regolamentati.

LEGGE N. 162/2021>> SCARICA IL PDF

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