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Buoni spesa, primo precedente del Tar sfavorevole alla giunta Fabbri

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

image C’è già una decisione del Tar sui criteri di assegnazione dei buoni spesa adottata da alcuni comuni in Italia. Ed è decisamente sfavorevole, come precedente, alla giunta leghista di Alan Fabbri.

Il tribunale amministrativo dell’Abruzzo ha ordinato la sospensione dell’Avviso pubblico del Comune di L’Aquila con il quale la giunta del sindaco di Fratelli d’Italia Pierluigi Biondi determinava i criteri per averne diritto nella parte in cui riservano l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei familiari “residenti nel Comune dell’Aquila”.

La giunta di destra aveva scelto come criterio principe quello della residenza nel Comune (“cittadini italiani e stranieri residenti in città. Questi ultimi dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata”).

Criteri ancor meno discriminatori di quelli della destra a Ferrara, che mette come primo requisito quello della cittadinanza italiana.

Esaminando il caso de L’Aquila, il Tar nel suo decretoritiene tale criterio in contrasto con le Linee Guida in materia di solidarietà alimentare dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.Il Tar ricorda anche il decreto che il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica” (Unar), nelle Linee Guida in materia di solidarietà alimentare in esecuzione dell’ordinanza della C.P.C.n. 658 del 2020 ha affermato che “..qualora fosse richiesto il requisito della residenza nei Comuni interessati, … questo requisito” avrebbe “…l’effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale”.

In conclusione l’avviso “non appare prima facie legittimo, nella parte in cui riserva l’accesso alla misura di sostegno ai nuclei in stato di bisogno, solo ai residenti nel Comune dell’Aquila”.

 

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