il diritto di abortire tra previsione normative e criticità concrete
Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare dettagliatamente la disciplina in tema di aborto, si passeranno in rassegna gli articoli più rilevanti della legge che ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto di abortire, ossia la legge del 22 maggio n. 194/1978. In particolare si approfondirà la disciplina anche attraverso contributi giurisprudenziali, che mostrano come dovrebbe essere attutato il diritto di abortire, e quindi quali sia il comportamento che il personale medico-sanitario dovrebbe avere dinanzi ad una donna intenzionata ad interrompere volontariamente la propria gravidanza.
Sommario
1. Previsione normativa2. Come esercitare il diritto di abortire3. Il diritto di abortire versus il diritto all’obiezione di coscienza4. Criticità concrete5. Considerazioni conclusive
1. Previsione normativa
All’articolo 1 della menzionata legge viene sancito che lo Stato riconosce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale e morale della maternità, specificando tuttavia che lo Stato stesso non possa utilizzare l’interruzione volontaria di gravidanza come un mezzo per controllare le nascite.
Il diritto alla procreazione cosciente significa altresì consentire a colei che non volesse portare avanti la gravidanza il diritto di interromperla volontariamente.
L’interruzione volontaria è una manifestazione della propria volontà bioetica interiore, cosciente e responsabile.
Sicuramente l’entrata in vigore di questa legge ha rappresentato un passo in avanti circa la tutela dei diritti delle donne, in quanto è stato astrattamente previsto il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza, nel rispetto degli stessi limiti previsti dalle legge, che saranno specificati dettagliatamente nel proseguo del presente elaborato.
Apparentemente si può ritenere che la menzionata previsione normativa abbia costituito un progresso etico nella libertà di autodeterminazione della salute stessa della donna.
Tuttavia in fase conclusiva della trattazione si dimostrerà che, alla luce delle fonti e dei contributi giurisprudenziali che sono stati analizzati, in realtà sia difficile garantire pienamente alle donne una scelta bioetica che sia altresì rispettata dal personale sanitario.
2. Come esercitare il diritto di abortire
Il presente elaborato, attraverso l’analisi della legge in tema di aborto, si pone l’ulteriore obiettivo di indicare a coloro che volessero interrompere volontariamente la propria gravidanza, come procedere nei singoli casi concreti.
Nel nostro ordinamento esistono due procedure distinte:
- Procedura ordinaria: in questo caso ai fini di una richiesta ordinaria è necessario rispettare il termine di 90 giorni dall’inizio della gravidanza.La richiesta può essere presentata ad un consultorio pubblico, a una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, nonché ad un medico di fiducia della donna. Il personale sanitario deve garantire gli opportuni accertamenti medici, prestando piena assistenza nonché attenzione alle esigenze delle singole donne. In questi casi se sussiste il rispetto del termine previsto dalle legge, il personale competente rilascia un documento che attesta lo stato di gravidanza con la relativa richiesta di interruzione, decorsi 7 giorni la donna può recarsi presso le sedi autorizzate con il documento che le è stato rilasciato.
- Procedura in caso di urgenza: tale procedura si distingue da quella ordinaria anzitutto perché la richiesta di interruzione può essere presentata anche decorsi i 90 giorni dall’inizio della gravidanza. Ma quali sono in questi casi le cause che legittimano una tale richiesta? Le principali cause sono legate alla esistenza di gravidanze o di parti che possano comportare un grave pericolo per la vita della donna, nonché la presenza di processi patologici come anomalie e malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per le condizioni psico-fisiche della donna stessa. In questi casi viene rilasciato un certificato attestante l’urgenza, che serve a rivolgersi immediatamente ad una delle sedi autorizzate per procedere con l’interruzione.
3. Il Diritto di abortire versus il diritto all’obiezione di coscienza
La disciplina in materia di aborto è una delicata questione bioetica, che si scontra fisiologicamente con un’ulteriore questione bioetica: ossia il diritto all’obiezione di coscienza.
La legge attribuisce il diritto agli obiettori di coscienza di non praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, e quindi di non prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 della l. 194/1978.
È necessario che il medico obiettore presenti la propria dichiarazione al medico provinciale, e se dovesse essere dipendente dell’ospedale o della casa di cura, ove la donna intende rivolgersi, deve essere presentata anche al direttore sanitario, nei termini previsti dalla legge.
Coloro che sono obiettori di coscienza sono autorizzati a non praticare l’interruzione di gravidanza, ma non sono altresì autorizzati a non assistere la donna prima e dopo l’interruzione stessa.
Questa previsione normativa comporta sul piano concreto gravi criticità. Infatti sono numerose le donne che hanno presentato denunce in ordine al trattamento che hanno ricevuto nella fase antecedente e successiva all’interruzione di gravidanza. Si ritiene a riguardo che gli obiettori di coscienza se è vero che possono decidere di non praticare l’interruzione, è anche vero che dovrebbero rispettare il diritto della donna di autodeterminarsi.
Rispettare in tal senso il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza significa in primis assistere dal punto di vista medico colei che sta subendo un intervento così invasivo, e in secundis non praticare atti che possano ulteriormente aggravare la condizione psichica della donna.
Tuttavia il diritto all’obiezione di coscienza comporta ulteriori problematiche, poiché si rileva che è molto difficile ai nostri tempi consentire pienamente l’esercizio al diritto di interruzione volontaria di gravidanza, perché in Italia i medici obiettori di coscienza prevalgono su coloro che invece non lo sono.
Il diritto all’obiezione di coscienza incontra il limite del pericolo di vita della donna, con la diretta conseguenza che il personale medico sia obbligato a procedere con l’interruzione della gravidanza, qualora sia messa in serio pericolo la vita stessa della donna.
Dunque spesso le modalità con cui viene esercitato il diritto all’obiezione di coscienza non rispettano l’articolo 14 della legge in questione, che nel secondo periodo sancisce: “i procedimenti abortivi […] devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna”.
Non è questa la sede per affrontare in modo approfondito la questione sulla dignità personale della donna, ma occorre precisare alcune questioni. Nonostante il legislatore abbia previsto astrattamente il diritto di abortire, rilevano due problematiche.
La prima è legata alle difficoltà pratiche di attuare concretamente tale diritto, visto la prevalenza dei medici obiettori di coscienza, in Italia 7 medici su 10 sono obiettori di coscienza.
La seconda è legata al fatto che, se una donna riesce a interrompere la propria gravidanza, il più delle volte deve subire un trattamento degradante da parte del personale sanitario.
E dunque la domanda che sorge è la seguente, si può davvero parlare oggi di un diritto ad interrompere volontariamente la gravidanza nel rispetto della dignità bioetica della donna? Perché se le donne rispettano le condizioni previste dalla legge per abortire, gli operatori che dovrebbero eseguire la legge non rispettano la dignità della donna stessa?
A parere di chi scrive non esiste una risposta per giustificare l’atteggiamento condiviso in larga parte dai medici obiettori di coscienza. Forse per cambiare il comportamento dominante di oggi servirebbe una vera e propria attività di sensibilizzazione sui diritti delle donne, anche e soprattutto per coloro che oltre a essere obiettori di coscienza tendono a non rispettare l’umanità e la dignità delle donne.
Una possibile soluzione è ravvisabile altresì nella proposta di legge che è stata presentata dai consiglieri regionali del Lazio circa la possibilità di proporre concorsi pubblici per medici non obiettori.
4. Criticità concrete
Compatibilmente con i dati che sono stati menzionati nel paragrafo precedente si può ritenere come oggi sia difficile per le donne esercitare il diritto di abortire, senza che la propria scelta bioetica sia messa in discussione e lesa dal personale sanitario.
Si è detto che conformemente alla legge n. 194/1978 il medico obiettore di coscienza può non praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, ma l’articolo 9 della menzionata legge non lo esime “dal prestare la propria attività nelle fasi successive per evitare ogni possibile rischio per le condizioni cliniche e di salute della donna”.
Un particolare contributo giurisprudenziale spiega il significato del menzionato articolo 9.
Il fatto che è stato presentato alla Corte di Cassazione ha riguardato l’impugnazione della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Trieste, che aveva condannato un medico di guardia per aver rifiutato di compiere atti d’ufficio, ex articolo 328 c.p. L’accusa sosteneva che il medico in servizio dovesse assistere la paziente, che aveva subito un’interruzione volontaria di gravidanza con somministrazione farmacologica.
L’imputata si rifiutava di assistere la paziente in quanto era obiettrice di coscienza, nonostante le sollecitazioni del primario, del direttore sanitario, nonché dell’infermiera di turno e dell’ostetrica.
Il difensore dell’imputata ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello in Cassazione, motivando un’erronea applicazione dell’articolo 328 c.p. e dell’articolo 9 della legge n. 194/1978, sostenendo che l’obiettore di coscienza sia esonerato dall’intervenire in tutto il processo di interruzione volontaria di gravidanza. Ossia dalla fase di espulsione del feto sino a quella di espulsione della placenta, con il limite di intervento nel caso di grave pericolo per la donna.
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo della difesa. Anzitutto è stato ritenuto che l’aborto farmacologico sia stato eseguito da un altro medico non obiettore, e che l’imputata si sarebbe rifiutata di assistere la paziente durante la fase conclusiva di espulsione della placenta (che peraltro era già iniziata), e che aveva preoccupato l’ostetrica per il rischio di emorragia.
Come è stato già anticipato la Corte d’Appello nel caso in specie aveva ritenuto la configurabilità del reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio, ex articolo 328 c.p.
La Cassazione ha sancito che l’articolo 9 comma 3 della legge n. 194/1978 non preveda di omettere l’assistenza medica antecedentemente o successivamente ai fatti che hanno causato l’aborto, perché il personale sanitario deve tutelare la salute psico-fisica della donna. Nel caso in esame l’imputata non aveva prestato assistenza medica alla paziente successivamente all’aborto, e dunque la Cassazione non ha ritenuto che un comportamento simile potesse giustificare il diritto all’obiezione di coscienza.
L’obiezione trova infatti il limite nella salute della donna. Inoltre è da sottolineare come nel caso in questione l’assistenza medica alla donna che aveva interrotto la propria gravidanza sia stata prestata successivamente da un altro medico, a causa dell’inerzia del medico di guardia.
Il presente contributo giurisprudenziale è molto utile ai fini della presente trattazione, in quanto si può comprendere come, trattandosi di aborto farmacologico, l’obiezione sia limitata alle sole pratiche di somministrazione e predisposizione di farmaci abortivi, con la diretta conseguenza che l’imputata avrebbe dovuto tutelare dal punto di vista medico la paziente. Inoltre l’imputata era stata più volte sollecitata da tutto il personale medico competente, e ciò denota una situazione oggettiva di rischio per la paziente. Questo fatto è stato rilevante per la decisione della Cassazione, in quanto dimostra come la eventuale ignoranza da parte dell’imputata della legge extrapenale in tema di aborto non abbia potuto in questo caso scusare il suo comportamento, proprio perché è stata sollecitata più volte ad intervenire da parte dei colleghi.
Il menzionato contributo è utile per comprendere quando e come i medici obiettori di coscienza debbano prestare assistenza medica alle donne, che hanno interrotto volontariamente la gravidanza.
Attraverso un ulteriore contributo giurisprudenziale è possibile comprendere maggiormente la disciplina in tema di aborto. La gravidanza rappresenta un processo biologico nel corpo della donna, tuttavia nel momento in cui quest’ultima non volesse portarlo a termine, costituisce una lesione personale il comportamento del personale sanitario che obbligasse la donna a non abortire.
Secondo la Suprema Corte tale comportamento rappresenta una lesione personale che incide sull’integrità del corpo e sul diritto della personalità, in tal senso il medico che ha imposto la propria volontà su quella della donna è obbligato al risarcimento dei danni.
5. Considerazioni conclusive
Alla luce delle previsioni normative e dei contributi giurisprudenziali che sono stati menzionati, emerge una situazione molto critica circa una reale tutela del diritto di aborto.
Ecco perché giunti al termine del presente articolo è necessario sensibilizzare su queste tematiche.
Riconoscere alla donna il diritto di abortire è fondamentale per rispettare la bioetica di ogni donna, a prescindere dall’età, dalle condizioni di salute ed economiche. Mettere al mondo un figlio non è solo una responsabilità economica, è ben altro. È una responsabilità morale, etica, umana e sociale.
Nessuno, al di là di colei che si trovi in stato di gravidanza, può sostituirsi ad una decisione così personale.
Nessuno, al di là di colei che si trovi in questo stato, può sapere cosa sia meglio per lei. E se è vero che la realtà ci fa imbattere in situazioni in cui sia necessario bilanciare il diritto all’obiezione di coscienza e il diritto di abortire, è anche vero che tale condizione non giustifica nessun medico a ledere la dignità della donna, che abbia deciso per tutelare la propria salute psico-fisica di porre fine a questo percorso.
La realtà spaventa, perché dovremmo essere in una società democratica, evoluta, che rispetta l’etica di ognuno di noi. Purtroppo non è così. E dinanzi a questo macabro scenario, le donne si vedono, giorno dopo giorno, spogliare della propria dignità, che viene calpestata da coloro che invece dovrebbero accoglierle e tutelarle.
Contributi giurisprudenziali Cassazione penale sez. VI, sent. n. 14979, 27/11/2012.Cassazione civile sez. III, sent. n. 4738, 19/02/2019.
Contributi giornalisticiAborto: le voci delle donne di Francesca Sironi, 18 ottobre 2013.Di che cosa parliamo quando parliamo di aborto? di Eleonora Cirant, 30 ottobre 2018.Roma, “aborto impossibile”, la proposta: “Un concorso pubblico per i medici non obiettori” di Marina De Ghantuz Cubbe, 7 ottobre 2020.
