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compilazione e invio entro il 30 settembre per evitare le sanzioni

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

È operativo, sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il servizio dedicato all’invio, entro non oltre il 30 settembre 2022, del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti, per il biennio 2020-2021.

Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

L’art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che nel 2006 aveva per la prima volta introdotto lo strumento del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, al fine di mappare il Gender Gap nel contesto lavorativo italiano, è stato recentemente modificato dall’art. 3 della L. n. 162/2021, che ha introdotto importanti modifiche sul tema.

Il nuovo art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 ha in primo luogo abbassato da 100 a 50 la soglia minima di dipendenti sopra la quale è obbligatoria la redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 162 menzionata, le aziende con meno di 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Range temporale

Le aziende con più di 50 dipendenti hanno un obbligo biennale per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Modalità di redazione del rapporto

Il Ministero del Lavoro, con decreto ministeriale del 29 marzo 2022 ha definito le modalità di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, come stabilito dall’art. 46 menzionato.

Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti.

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

Mentre, il rapporto, deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, e tutte le altre specifiche concernenti l’ambito contrattuale e retributivo; informazioni e dati sui processi di selezione e reclutamento.

E non solo, nel rapporto devono essere indicate le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonchè l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore.

Infine, il rapporto deve altresì indicare le procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, gli strumenti e le misure rese disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e i criteri adottati per le progressioni di carriera.

Trasmissione del rapporto

Le aziende dovranno redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, Il termine perentorio per l’invio dei rapporti è stato fissato al 30 settembre 2022.

Per la redazione del rapporto è necessario l’utilizzo del nuovo applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro, che è operativo a partire dal 23 giugno 2022 e/o anche sul sito “clicalavoro.it”.

Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Sanzioni

In caso di mancata trasmissione del rapporto entro i termini previsti, le aziende saranno invitate dalla Direzione Regionale del Lavoro a provvedere entro i successivi 60 giorni; laddove tale termine non venga ulteriormente rispettato, sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00.

Per ultimo, qualora l'inadempimento all'obbligo venga protratto per oltre dodici mesi sarà disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall'azienda.

Infine, qualora vengano trasmessi all'Ispettorato nazionale del lavoro rapporti: non veritieri, mendaci o incompleti, quest’ultimo procederà con l’applicazione delle sanzioni da euro 1000,00 ad euro 5.000,00.

Compilazione del modello di rapporto

Il nuovo modello è suddiviso in 3 sezioni principali da compilare, a loro volta articolate in ulteriori sottosezioni e/o tabelle.

Sezione 1 e relative sottosezioni:

- nella Sezione 1, vanno inserite le informazioni generali sull’azienda (codice fiscale, ragione sociale, attività economica esercitata, sede legale e occupazione totale e femminile al 31.12.2021);

- nella Sezione 1.1., nella Sezione 1.1.1. e nella Sezione 1.1.2., vanno indicati, rispettivamente, il CCNL applicato al maggior numero di lavoratori, eventuali altri CCNL applicati, eventuali altri Contratti di II livello Aziendali o Territoriali applicati.

Sezione 2 e relative tabelle:

- nella Sezione 2, vanno inserite le informazioni generali sul numero complessivo di lavoratori;

- in particolare, nella Tabella 2.1., vanno indicati gli occupati alle dipendenze al 31.12.2020 e al 31.12.2021, suddivisi per genere e categorie (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, nonché le Categorie protette per ciascuna delle stesse), nonché i lavoratori a domicilio al 31.12.2021;

- nella Tabella 2.2., vanno indicate le promozioni e le assunzioni, per genere, livello di inquadramento e categoria professionale, dei lavoratori al 31.12.2021;

- nella Tabella 2.3., vanno indicati gli occupati alle dipendenze al 31.12.2021, per genere, categoria professionale, tipo di contratto, categoria, CIG e aspettativa;

- nella Tabella 2.4., vanno inserite le entrate ed uscite, trasformazione di contratti per genere e categoria degli occupati al 31.12.2021;

- nella Tabella 2.5., va indicata la formazione del personale svolta per genere e categoria professionale nel corso dell’anno 2021;

- nella Tabella 2.6., vanno inserite le informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;

- nella Tabella 2.7., va indicata la retribuzione iniziale lorda per genere, categoria professionale e livello di inquadramento;

- nella Tabella 2.8., va indicata la retribuzione annua lorda per genere, categoria professionale e livello di inquadramento;

- nella Tabella 2.8.1., va indicato il dettaglio delle componenti accessorie del salario (straordinari, superminimi individuali, premi di produttività), per genere e categoria professionale.

Sezione 3 e relativa tabella:

- nella Sezione 3 - Tabella 3.1., vanno inserite le informazioni generali sulle unità in ambito comunale, in particolare, gli occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti al 31.12.2021.

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