Stampa

La parità scolastica legittima il costo standard, riconoscimento direttamente in favore degli studenti

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

Giuseppe Richiedei  (Già dirigente scuola statale) – L’intenso dibattito che si sta sviluppando tra sostenitori e avversari del “costo standard per ogni allievo”, inteso come “la quota capitaria” che la Repubblica investe per il “diritto della persona all’istruzione”, ha origine dal modo diverso di intendere il destinatario del finanziamento.

Gli uni esigono che sia garantito il diritto dell’allievo a esercitare il proprio “diritto umano all’istruzione” che comprende anche la possibilità di scegliere la scuola da frequentare, come accade in tutti i Paesi democratici avanzati (art 2,3, 30, 33 della Costituzione).

Gli altri rivendicano un contributo più consistente alle scuole paritarie in riconoscimento del loro apporto, sussidiario allo Stato, per lo svolgimento di “un’attività di interesse generale” come è appunto l’istruzione”(art. 118 della Costituzione).

Come dire che gli uni pongono al centro della questione la persona e i suoi diritti, mentre gli altri sono concentrati sui rapporti tra Stato e scuole paritarie.

Ponendo, però, in prima istanza i rapporti tra istituzioni, si presta il fianco da decenni all’ostruzionismo degli statalisti che contestano i finanziamenti dello Stato a scuole gestite da enti privati, quasi fossero una sottrazione di risorse destinate alle scuole statali.

Così, in settant’anni di aspre contrapposizioni si è arrivati ad assegnare alle scuole paritarie poco più di cinquecento euro per allievo, ritenuti eccessivi dagli statalisti, mentre risultano evidentemente inadeguati, se rapportati ai circa cinquemila euro che sono l’effettivo costo di un allievo per la frequenza della scuola paritaria.

Costo che viene coperto con le rette, che solo le famiglie abbienti possono pagare, mentre le meno abbienti si devono accontentare della scuola gratuita di Stato, non essendo in grado di esercitare un loro diritto inviolabile, universalmente riconosciuto.

Ne consegue che da anni si assiste alla graduale ma inarrestabile chiusura delle scuole paritarie con le rette più accessibili e poste nelle zone più povere del Paese. Resistono le scuole con più iscritti o con rette più elevate, costrette ad accogliere gli allievi a seconda della disponibilità economica e non sulla base della condivisione del progetto educativo.

Di fronte a queste incoerenze gestionali, lesive dei diritti educativi fondamentali delle persone e delle famiglie, cresce sempre più l’attenzione e l’adesione alla proposta di introdurre “il costo standard per allievo”, che si faccia carico anzitutto dei diritti educativi dei più poveri, impediti nella libertà di scegliere la scuola più rispondente alle proprie convinzioni educative e culturali.

La proposta è stata condivisa e approfondita in convegni con l’intervento delle più alte cariche statali ed ecclesiastiche. In più occasioni politici di opposto schieramento, esperti di diverso orientamento culturale, associazioni di gestori e di genitori si sono fatti sostenitori dell’’idea che : “la scuola è una e libera oppure non è più scuola”.

Le differenze tra statale o paritaria sono di tipo amministrativo e gestionale, ma non riguardano l’essenza dell’insegnamento, che favorisca l’apprendimento degli allievi, liberato dagli ostacoli di tipo sociale ed economico. E’ stato ribadito il concetto che “Dare alla scuola paritaria o alla statale è più semplicemente dare alla scuola, perché sia sempre più e meglio scuola”.

Se vi sono state delle differenziazioni nel dibattito, queste hanno riguardato i tempi e le procedure del come raggiungere il traguardo condiviso. Alcuni hanno ribadito le premesse giuridiche necessarie e gli ostacoli culturali ancora radicati da superare, altri, invece hanno segnalato che ormai i tempi sono scaduti, le scuole paritarie chiudono, il pluralismo scolastico è a rischio, e, soprattutto, “le vittime di questo sistema ingiusto sono per strada”.

I ragazzi partono in cento e arrivano in 28 all’Università tra abbandoni precoci, bocciature e dispersione.

I docenti: tutti legittimati a insegnare nelle scuole pubbliche, statali e paritarie, poi sono discriminati nei concorsi pubblici.

Gli allievi con disabilità, se si permettono di scegliere una scuola paritaria, devono pagarsi l’insegnante di sostegno.

Fino a che vi sono rette da pagare, non vi è parità ma disparità di trattamento, specie per le famiglie disconosciute nel loro compito educativo, quasi fossero ritenute incapaci di esercitare la loro libertà fino a dover essere tutelate dalla scuola di stato obbligatoria.

A questo punto si pone il problema di come si possa concretizzare quanto si è auspicato in punta di diritto e di cultura pedagogica e dopo l’ampio consenso trasversale registrato tra politici, esperti e rappresentanza sindacali e genitoriali. Da più parti si sollecita l’avvio immediato di un processo di graduale revisione delle attuali procedure di finanziamento, che siano coerenti con il principio del costo standard.

Si fa rilevare che ci si è già avviati su questa strada con le decisioni prese in ordine ai nidi gratis per bambini con ISEE annuo fino a 20.000 euro e con contributi agli allievi con disabilità assegnati da Stato e Regioni per “quota capitaria”. Infatti questi provvedimenti sottendono gli stessi principi ispiratori del costo standard: i destinatari dei contributi pubblici non sono le istituzioni ma i cittadini, sia che essi usufruiscano di un’istituzione a gestione statale che privata; si comincia dai meno abbienti. non come soluzione assistenziale definitiva, ma come avvio per un ampliamento graduale della platea dei destinatari, a seconda delle risorse economiche disponibili da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

Queste ultime decisioni procedurali e i principi di fondo che sottendono portano a rivalutare quanto stabiliscono da tempo alcune normative in vigore e recenti sentenze dei tribunali.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 5739 – 2019, ha stabilito che: “La pluralità dell’offerta formativa è tale solo se i destinatari sono realmente posti in condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti (anche) dalle scuole private, perché solo in tal modo si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle scuole non statali” … “la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto, tra l’altro, come la scelta di destinare il “buono scuola” soltanto a studenti di scuole statali o paritarie sottoposti al pagamento di una retta non è in contrasto con i principi costituzionali, con le pronunce del giudice delle leggi, con la normativa nazionale ed è nel solco della legge regionale di cui costituisce attuazione” … tale beneficio non spetta ad ogni studente che intenda frequentare la scuola privata ma solo agli studenti che, oltre a dover pagare una retta di frequenza hanno una condizione economica familiare che renda necessario sostenerli, restando, dunque al sistema estranea ogni forma di finanziamento diretto alle scuole paritarie (sentenza 2517 – 2015) … il principio della parità scolastica può garantire la libertà di scelta delle istituzioni formative ed educative e può legittimare il riconoscimento direttamente a favore degli studenti (specie quando capaci, meritevoli) di un rimborso delle spese o in forme equipollenti di agevolazione.”

La stessa legge 62 – 2000 contiene indicazioni interessanti in ordine ai contributi da assegnare alle famiglie: “Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria … lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. (Art.9) … Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione in materia di diritto allo studio”(art 11).

Anche il decreto ministeriale, che assegna ogni anno i fondi per le scuole paritarie, contiene elementi che potrebbero essere riconsiderati quando afferma che per: “lo stanziamento per le scuole paritarie… nella misura di € 502.030.089 … il riparto dovrà essere effettuato per il 15% in proporzione al numero delle scuole, per il 35% sulla base delle classi e sezioni e per il 50% sul numero degli alunni. (art 3 Decreto Ministeriale 278 – 28/03/2019).

Persino “il buono scuola” assegnato opportunamente da alcune Regioni per compensare almeno in parte le rette sostenute dalle famiglie frequentanti, potrebbe essere potenziato al fine di permettere anche alle famiglie meno abbienti di accedere gratuitamente alle scuole paritarie.

Se finora il principio di sussidiarietà autorizzava la Repubblica a “favorire l’iniziativa delle scuole paritarie in quanto svolgono un’attività di interesse generale”, molto opportunamente un Senatore, intervenuto al convegno, sottolineava il fatto che con il costo standard si sta esigendo la garanzia di un diritto inviolabile e non si fa semplicemente appello alla magnanimità del legislatore che favorisca di più le scuole paritarie. La proposta del costo standard fa riferimento, infatti, al diritto della persona e della famiglia e al dovere costituzionale della Repubblica di rimuoverne gli ostacoli economici che ne impediscono la liberta educativa.

Fonte (click per aprire)