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entro il 30 giugno invio del rapporto 2016/2017

Scritto da Google News. Postato in Pari Opportunità

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Scade a fine mese il termine per l’invio del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile (pari opportunità) relativo al biennio 2016 – 2017. L’obbligo riguarda le sole aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti al 31/12/2017. Ciò significa che se nel corso del biennio i dipendenti superano i 100 ma a fine 2017 risultano inferiori l’azienda non è tenuta a redigere il Rapporto.

Il requisito occupazionale è determinato tenendo conto dei dipendenti impiegati nell’intero complesso aziendale a prescindere dall’esistenza di una o più unità produttive o sedi territoriali. Nel conteggio del limite dev’essere considerata la forza lavoro a qualunque titolo occupata:

  • A tempo indeterminato sia full-time che part-time;
  • A tempo determinato, a prescindere dalla durata del contratto;
  • Intermittenti;
  • In regime di telelavoro;
  • Apprendisti.

La normativa di riferimento è l’articolo 46 Dlgs. 198/2006 cosiddetto “Codice per le pari opportunità tra uomo e donna”. A norma di legge il Rapporto dev’esser compilato ogni due anni e contenere informazioni come “lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta”. Per ogni dato, dev’essere evidenziata la quota relativa al personale femminile. Si rammenta che il Rapporto, pur riguardando l’intero complesso aziendale, va redatto con riferimento a ciascuna unità produttiva.

Il rapporto dev’essere inviato:

  • Alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU);
  • Alla consigliera o al consigliere regionale di parità;
  • Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il termine per l’invio, inizialmente previsto per fine aprile, è stato successivamente prorogato al 30 giugno al fine di consentire al Ministero del Lavoro di predisporre l’applicativo informatico per la trasmissione del Rapporto in modalità telematica. Fermo restando che è confermata la piena validità dei Rapporti già inviati in formato cartaceo, ad oggi è disponibile la procedura online sul sito del Ministero del Lavoro cui si può accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con le credenziali Cliclavoro.

Oltre all’azienda stessa, l’accesso all’applicativo è consentito ai soggetti delegati purché in possesso delle credenziali.

Vista la mole di informazioni richieste, il portale consente di salvare i progressi e di riprendere in un secondo momento o di modificare i dati già inseriti.

Nelle istruzioni alla compilazione il Ministero rende noto che per ogni biennio “può esistere un solo rapporto inviato pertanto l’operazione di annullamento implica la mancata comunicazione al Ministero dello stesso”. In questo caso, l’azienda dovrà procedere all’invio del rapporto appena annullato o di un altro.

Il mancato invio del Rapporto entro i termini di legge viene segnalato dai soggetti destinatari (RSA / RSU o Consigliera di parità competente per territorio) al Servizio Ispettivo presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro il quale emetterà formale diffida ad ottemperarvi entro 60 giorni dalla notifica.

In caso di inosservanza, è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 515,00 a un massimo di 2.580,00 euro. A fronte di recidiva l’azienda incorre nella sospensione per un anno degli sgravi contributivi eventualmente goduti.

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