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APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL DDL CONTRO IL CAPORALATO

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"Contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura" . La Camera dei deputati ha approvato definitivamente, il 18 ottobre 2016, un disegno di legge, già approvato dal Senato (A.C. 4008), che mira a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.

Il provvedimento è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il caporalato

Con l'espressione "caporalato" s'intende l'intermediazione illegale e lo sfruttamento lavorativo, prevalentemente in agricoltura. Tale complesso ed allarmante fenomeno coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività.

Non vi sono dati ufficiali particolarmente dettagliati sull'estensione del fenomeno del caporalato, certamente alimentato negli ultimi anni - non solo nelle regioni meridionali - dal costante e crescente flusso migratorio, fonte di manodopera a basso o bassissimo costo. Secondo l'ISTAT, il lavoro irregolare in agricoltura, cui è associato comunemente il caporalato, registra una crescita costante negli ultimi 10 anni, attestandosi su un valore di circa il 23%, quasi il doppio rispetto al totale dei settori economici nazionali, (attestati circa al 12,8%).

Dati recenti sul fenomeno del lavoro nero e del caporalato sono emersi a seguito dell'accresciuta mole di controlli (4.033) sulle imprese agricole, nel periodo gennaio-settembre 2015, da parte delle Direzioni territoriali del lavoro. Le ispezioni hanno evidenziato l'irregolarità, a vario titolo, di circa metà delle imprese interessate: in particolare, di 2.360 rapporti di lavoro irregolari, 1.801 sono risultati in nero (circa il 76%), mentre i casi di caporalato ammontavano a 290.
I principali profili della riforma

I principali filoni di intervento del provvedimento, che si compone di 12 articoli, riguardano:

la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
l'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
il rafforzamento dell'istituto della confisca;
l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;
l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

La repressione penale del caporalato

Il provvedimento approvato si caratterizza, in primo luogo, per la riformulazione del delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-bis del codice penale.

In particolare, la nuova formulazione della fattispecie penale, punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato:

riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità"); rispetto alla fattispecie vigente, è introdotta una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione nè il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento);
sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche - ma non necessariamente - con l'utilizzo di caporalato) con le modalità sopraindicate (ovvero sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno).

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